MIUR LOMNARDIA:Nomina docenti attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 2010-2011
Indicazioni operative per la nomina dei docenti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.
IUniScuoLa :Ecco la nota della Direzione Generale Ufficio VI – Personale della scuolaVia Ripamonti, 85 – 20141 - Milano – Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 15541-27 settembre 2010
Ai dirigenti scolastici delle scuoleed istituti di ogni ordine e gradodella Lombardia
Ai dirigenti Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia
Oggetto: Indicazioni operative nomina docenti per svolgimento attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica – A.S. 2010/2011
Con la presente nota si forniscono specifiche indicazioni per l’attribuzione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e il pagamento delle relative ore.
Premesso che questo Ufficio ha già fornito precise indicazioni sull’organizzazione delle predette attività, con nota prot. n. 3461 dell’8 marzo 2010 ° e che le stesse devono essere definite dal collegio dei docenti delle scuole, i Dirigenti Scolastici, per coprire le relative ore, procederanno secondo quanto di seguito indicato:
attribuendo le ore a docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o a docenti di ruolo e non di ruolo con cattedra costituita con numero di ore inferiore a quello d’obbligo;
qualora non fosse possibile procedere secondo il punto a), le ore saranno attribuite, come ore eccedenti, a docenti di ruolo o supplenti in servizio nella scuola, che hanno già l’orario di cattedra, secondo quanto stabilito dal comma 4 articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448;
nel caso in cui non fosse possibile procedere con i docenti di cui ai punti a) e b), i Dirigenti Scolastici attribuiranno le ore attraverso la stipula di contratti a tempo determinato con candidati inclusi nelle graduatorie di istituto con decorrenza fino al 30 giugno 2011.
Liquidazione competenze per le ore di attività alternative
Atteso che nei fondi assegnati a questa Direzione Generale sono previsti specifici capitoli di spesa che riguardano l’insegnamento della religione cattolica e le attività alternative (istruzione infanzia cap. 2159; istruzione primaria cap. 2157; istruzione secondaria di primo grado cap. 2158; istruzione secondaria di secondo grado cap. 2150), tutte le spese concernenti tali attività alternative graveranno su tali capitoli, i cui fondi sono gestiti dal MEF, tramite le Direzioni Provinciali dell’Economia e delle Finanze.
Pertanto, anche le spese di eventuali supplenze per tali attività non possono gravare sul bilancio delle scuole.
Le SS.LL., nell’inviare agli organi di controllo i provvedimenti di nomina per ore eccedenti e i contratti di supplenza, con la specifica del numero delle ore, dovranno esplicitare di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere con l’attribuzione di ore eccedenti.
I provvedimenti emanati dai Dirigenti Scolastici non necessitano di alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale o degli Uffici Territoriali, essendo l’attività alternativa prevista per legge, e pertanto le relative ore non devono essere autorizzate in organico come quelle di altre discipline di insegnamento.
Le SS.LL. comunicheranno invece agli Uffici Scolastici Territoriali il numero delle ore destinate alle attività alternative, in relazione al numero delle classi coinvolte, per un monitoraggio sulle suddette attività. Il dirigenteLuca Volontè
° Visualizza sito web Curia di Brescia
IUniScuoLa :Ecco la nota della Direzione Generale Ufficio VI – Personale della scuolaVia Ripamonti, 85 – 20141 - Milano – Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 15541-27 settembre 2010
Ai dirigenti scolastici delle scuoleed istituti di ogni ordine e gradodella Lombardia
Ai dirigenti Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia
Oggetto: Indicazioni operative nomina docenti per svolgimento attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica – A.S. 2010/2011
Con la presente nota si forniscono specifiche indicazioni per l’attribuzione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e il pagamento delle relative ore.
Premesso che questo Ufficio ha già fornito precise indicazioni sull’organizzazione delle predette attività, con nota prot. n. 3461 dell’8 marzo 2010 ° e che le stesse devono essere definite dal collegio dei docenti delle scuole, i Dirigenti Scolastici, per coprire le relative ore, procederanno secondo quanto di seguito indicato:
attribuendo le ore a docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o a docenti di ruolo e non di ruolo con cattedra costituita con numero di ore inferiore a quello d’obbligo;
qualora non fosse possibile procedere secondo il punto a), le ore saranno attribuite, come ore eccedenti, a docenti di ruolo o supplenti in servizio nella scuola, che hanno già l’orario di cattedra, secondo quanto stabilito dal comma 4 articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448;
nel caso in cui non fosse possibile procedere con i docenti di cui ai punti a) e b), i Dirigenti Scolastici attribuiranno le ore attraverso la stipula di contratti a tempo determinato con candidati inclusi nelle graduatorie di istituto con decorrenza fino al 30 giugno 2011.
Liquidazione competenze per le ore di attività alternative
Atteso che nei fondi assegnati a questa Direzione Generale sono previsti specifici capitoli di spesa che riguardano l’insegnamento della religione cattolica e le attività alternative (istruzione infanzia cap. 2159; istruzione primaria cap. 2157; istruzione secondaria di primo grado cap. 2158; istruzione secondaria di secondo grado cap. 2150), tutte le spese concernenti tali attività alternative graveranno su tali capitoli, i cui fondi sono gestiti dal MEF, tramite le Direzioni Provinciali dell’Economia e delle Finanze.
Pertanto, anche le spese di eventuali supplenze per tali attività non possono gravare sul bilancio delle scuole.
Le SS.LL., nell’inviare agli organi di controllo i provvedimenti di nomina per ore eccedenti e i contratti di supplenza, con la specifica del numero delle ore, dovranno esplicitare di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere con l’attribuzione di ore eccedenti.
I provvedimenti emanati dai Dirigenti Scolastici non necessitano di alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale o degli Uffici Territoriali, essendo l’attività alternativa prevista per legge, e pertanto le relative ore non devono essere autorizzate in organico come quelle di altre discipline di insegnamento.
Le SS.LL. comunicheranno invece agli Uffici Scolastici Territoriali il numero delle ore destinate alle attività alternative, in relazione al numero delle classi coinvolte, per un monitoraggio sulle suddette attività. Il dirigenteLuca Volontè
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
RispondiEliminaUfficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale
Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano – Tel. 02 574627279 – Fax 02 56814272
www.istruzione.lombardia.it e-mail: direzione-lombardia@istruzione.it
Posta Elettronica Certificata drlo@postacert.istruzione.it
Prot. MIURAOODRLO R.U. 3461 Milano, 8 marzo 2010
Ai Signori Dirigenti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado della Lombardia
e, p.c., ai Signori Dirigenti degli UU.SS.PP.
della Lombardia
LORO SEDI
OGGETTO: iscrizioni alla scuola secondaria di II grado – precisazioni in merito alla scelta dell’IRC
A seguito di numerose richieste pervenute, al fine di ricondurre all’interno della legittimità
prassi talvolta non rispondenti a norma, si ribadiscono alcuni aspetti già sottolineati nella nota del 18
gennaio 2010, prot. MIURAOODRLO R.U. 670:
- la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene
esercitata al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo
il modello allegato alla C.M. 17/10; i moduli per esercitare il diritto di avvalersi o non
avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica devono essere consegnati a parte
rispetto al modulo di iscrizione alla classe prima, per tenere separate richieste di diversa
rilevanza;
- la scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per
l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni; pertanto, i moduli per la scelta dell’IRC
vanno consegnati solo per l’iscrizione alla prima classe, senza essere distribuiti ogni anno in
modo generalizzato;
- la scadenza dell'iscrizione deve essere rigorosamente rispettata: saranno dunque da ritenersi
illegittime le modifiche alla scelta operate dopo il 26 marzo 2010;
- la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC non deve dar luogo ad alcuna forma di
discriminazione, in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell’orario
scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle
lezioni;
il modulo relativo alla scelta tra le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica non
va compilato contestualmente, ma entro l’avvio delle attività didattiche in relazione alla
programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali; si veda in merito la nota Prot.
MIURAOODGOS n. 1562 del 2 marzo 2010.
Nella convinzione che le indicazioni fornite possano costituire un utile riferimento per correggere
eventuali prassi distorte, si porgono distinti saluti.
Il Direttore Generale
f.to Giuseppe Colosio
ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’IRC
RispondiEliminaRiguardo alla organizzazione e ai contenuti delle attività alternative i riferimenti normativi restano le
CC.MM. 128, 129, 130 e 131 del 3.05.1986, distintamente per le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di
primo grado e secondaria di secondo grado, la C.M. 302 del 29.10.1986 e la C.M. 316 del 28.10.1987.
In particolare, i contenuti non devono risultare discriminanti per gli alunni che si avvalgono dell’IRC e,
pertanto, non possono appartenere a programmi curricolari.
Quanto alla individuazione dei docenti da impiegare per le attività didattiche alternative e per l’assistenza
allo studio assistito si ricorda che la C.M. 316 del 28.10.1987 tra l’altro così recita: “Relativamente alle modalità
di impiego del personale per lo svolgimento delle attività didattiche e formative e per l'assistenza allo studio o alle
attività individuali si precisa che debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in
soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d'obbligo, nonché
docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non
insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato,
per gli alunni avvalentesi e per quelli non avvalentesi, il rispetto del principio della "par condicio". (…) Allo scopo di
assicurare l'effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all'assunzione di supplenti nella
misura in cui non si renda possibile provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio”.